Regime minimi 2012
A partire dal 1° gennaio 2012, entra in vigore il nuovo regime dei contribuenti "minimi" o "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità", così come introdotto dall'art. 27, D.L. n. 98/2011 (c.d. "Manovra correttiva"), in sostituzione dell'attuale regime dei "minimi" di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007.
La novità maggiore del nuovo regime riguarda l'introduzione di vincoli di età e di periodo temporale di permanenza all'interno dello stesso regime che di fatto riducono notevolmente la platea di contribuenti che potranno accedervi.
A decorrere dal 2012 il nuovo regime dei "minimi" è applicabile esclusivamente:
1. alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.
2. alle persone fisiche che hanno intrapreso un'attività d'impresa o di lavoro autonomo a partire dal 1.1.2008.
3. per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi.
L'applicazione è comunque ammessa anche oltre il 4° periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, fino al compimento del 35° anno di età.
La norma stabilisce espressamente che tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA prima dell'1.1.2008, a prescindere dalla loro età, non potranno comunque accedere al nuovo regime dei "minimi" in vigore dal 1.1.2012. Questo senza fare ulteriori verifiche ed indipendentemente dal fatto che dal 2008 al 2011 abbiano adottato il vecchio regime dei "minimi".
vedi circolare studio "ll nuovo regime dei minimi 2012"